Cosa fare se l’impresa non esegue i lavori nei tempi previsti dalla Legge, ed il committente subisce la perdita della chance di accedere al c.d. “superbonus” ?
Sul tema, iniziano ad arrivare le prime sentenze, dai Tribunali italiani.
La prima sentenza di un Tribunale di merito che si registra, è la pronuncia del 26/10/2023 del Tribunale di Pordenone.
Il caso era il seguente : due coniugi venivano contattati dal call center di un’impresa, alla quale decidevano di affidare la ristrutturazione e l’efficientamento energetico della propria abitazione, fruendo dei benefici del c.d. “superbonus”; l’impresa, però, dopo aver percepito un acconto di 2.500 €, non iniziava i lavori.
I committenti, allora, citavano in giudizio l’impresa al fine di ottenere il risarcimento del danno.
L’impresa si costituiva in giudizio, eccependo che i lavori non erano iniziati, a causa della presenza di abusi edilizi.
Il Giudice, accertata l’infondatezza dell’eccezione, condannava l’impresa ad un risarcimento di 55.892,42 €, motivando la sentenza come segue :
“Dalla documentazione depositata da parte attrice (…) emerge non solo la tipologia degli interventi realizzabili, e beneficianti del superbonus 110%, ma anche la fattibilità e l’utilità di tali interventi [quelli previsti nel contratto d’appalto] anche al fine del miglioramento energetico dell’immobile di proprietà degli attori.
Dalla relazione (…) a firma dell’ingegnere , CTP di parte attrice, si evince che la spesa per la quale ci sarebbe stato diritto alla detrazione superbonus 110% ammonta ad € 103.829,42 (…): i costi sono stati determinati sulla scorta di quanto contrattualmente pattuito (…).
La mancata esecuzione dei lavori “trainanti” e “trainati” contrattualmente definiti nei termini previsti dalla legge istitutiva del superbonus al 110% e successive modifiche ha recato un grave pregiudizio agli attori. I medesimi lavori descritti nel contratto con potranno in futuro essere svolti senza fruire di alcun bonus o fruendo di bonus con percentuali di detrazione largamente inferiori: l’art. 16 bis D.P.R. 917/86 prevede che il cd. bonus ristrutturazioni, di cui eventualmente possono ad oggi beneficiare gli attori, dà diritto ad un risparmio di spesa massimo di 4.800,00 € per 10 anni, ciò significa che gli attori, a causa dell’inadempimento della Società, possono ora beneficiare di un risparmio di spesa di non più di € 48.000,00 complessivi”.
All’esito di tali valutazioni, pertanto, il Tribunale di Pordenone condannava l’impresa a rifondere ai committenti, la differenza tra l’ammontare del c.d. superbonus, ed i 48.000 € di cui i committenti avrebbero potuto beneficiare, attingendo ad altri “bonus” fiscali.
Analogo l’iter logico seguito da Tribunale di Frosinone, sentenza n° 1080 del 02/11/2023.
Anche in questo caso, i committenti avevano richiesto al Tribunale di dichiarare risolto il contratto di appalto, per il grave inadempimento dell’impresa, che non aveva nemmeno iniziato i lavori, e, contestualmente, di condannare l’impresa, ad un risarcimento di 150.000 €, pari al valore dei lavori non eseguiti, “considerato che il mancato rispetto dei termini stabiliti per la realizzazione dell’opera, tra cui quello del 30/09/2022 ex lege previsto per il completamento del 30% dei lavori) aveva avuto come conseguenza la perdita dell’agevolazione fiscale”.
Anche in questo caso, il Tribunale ha accertato l’inadempimento, ed ha condannato l’impresa (che, peraltro, non si è nemmeno costituita in giudizio) al risarcimento del danno.
Sul quantum del danno, però, il Tribunale di Frosinone ha specificato che ai committenti non spettasse, come richiesto, l’intero ammontare del bonus, ma – in linea con quanto ritenuto dal Tribunale di Pordenone -, esclusivamente la differenza tra il valore dei lavori, ed il minor bonus (in questo caso del 90%), al quale avrebbero potuto accedere i committenti, per l’esecuzione degli stessi lavori.
Il danno, pertanto, è stato liquidato “nella misura del 10% dell’importo dei lavori appaltati (€ 15.000) quale percentuale minima del beneficio fiscale andato perduto a causa del (…) dell’inadempienza”.
Siamo ancora all’inizio, ma, alla luce di queste prime sentenze in materia, è lecito attendersi che, in molti altri casi, i committenti che abbiano perduto la possibilità di accedere al “superbonus” a causa della negligenza delle imprese appaltatrici, vorranno rivalersi nei confronti di queste ultime, dando vita ad un contenzioso di dimensioni rilevanti.