Anche per l’emissione di un decreto ingiuntivo, com’è noto, il codice di procedura civile detta regole al fine di individuare il Giudice territorialmente competente, e, nello specifico, ex art. 637 c.p.c., il Giudice al quale dev’essere richiesta l’emissione del decreto ingiuntivo è lo stesso che sarebbe competente qualora, per il recupero del credito, non fosse possibile intraprendere la strada più “veloce” del procedimento monitorio, e fosse indispensabile dare avvio ad una causa di merito.
Quid iuris, tuttavia, se il creditore si rivolge ad un Giudice incompetente territorialmente, e questi emette ugualmente il decreto ingiuntivo ?
La risposta è che il debitore ingiunto potrà proporre vittoriosamente l’opposizione al decreto ingiuntivo, ottenendo una sentenza che assegni un termine perentorio per la riassunzione innanzi al Giudice indicato come competente della causa, e che condanni anche alle rifusione delle spese il creditore colpevole di aver richiesto l’emissione del decreto ingiuntivo ad un Giudice incompetente territorialmente.
Tale conclusione sembrerebbe scontata, tuttavia, si deve tener conto del coordinamento tra le norme sulla competenza del Giudice nel procedimento monitorio, ed il dettato dell’art. 38, comma 2°, “pensato” dal Legislatore per il procedimento di cognizione ordinario, che non prevede espressamente che l’attore, il quale aderisca all’eccezione d’incompetenza sollevata dal convenuto, debba essere condannato alle spese legali del procedimento.
Nel caso di adesione all’eccezione formulata dall’opponente, da parte dell’opposto, pertanto, si dovrà ritenere che il giudizio possa proseguire mediante la riassunzione, senza alcuna condanna alle spese a carico del creditore ingiungente, che si era rivolto al Giudice incompetente ?
La risposta è negativa, per due ragioni.
Innanzitutto, il dettato di cui all’art. 38, c. 2° c.p.c. non esclude di per sè che vi sia soccombenza sul punto della competenza : anzi, al contrario, l’adesione all’eccezione sembrerebbe sancire tale soccombenza in modo inequivocabile.
Come ha chiarito la stessa Corte di Cassazione con la sentenza n° 14594 del 21 Agosto 14954, infatti, “il provvedimento con cui il Giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiara la carenza di competenza dell’autorità giurisdizionale che emise il decreto in via monitoria, non è una decisione soltanto sulla competenza, ma presenta un duplice contenuto di accoglimento in rito dell’opposizione per incompetenza e dichiarativo della nullità del decreto”.
Da tale premessa consegue, inevitabilmente, che il Giudice dell’opposizione non può pronunciare una “semplice” ordinanza di cancellazione dal ruolo a conclusione del giudizio, ma che, al contrario, nel pieno esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull’opposizione, deve dichiarare l’incompetenza del giudice originariamente adito, e conseguentemente, la nullità del decreto ingiuntivo, regolando, contestualmente, le spese di lite, in ossequio al principio generale della soccombenza.
Inoltre, qualora il provvedimento dichiarativo dell’incompetenza non prevedesse anche la condanna alla spese di lite, l’opposto potrebbe decidere di non riassumere il giudizio – magari, depositando ex novo un ricorso per decreto ingiuntivo, questa volta, innanzi al Giudice competente -, e tale mancata riassunzione andrebbe a discapito proprio dell’opponente che aveva, a ragione, eccepito l’incompetenza per territorio : una conseguenza inaccettabile, come ha osservato anche il Tribunale di Cremona, con la sentenza del 5 marzo 2010, con la quale disattendeva l’obiezione dell’opposto, in base alla quale sulle spese di lite avrebbe dovuto decidere il Giudice della riassunzione, proprio alla luce del fatto che la riassunzione avrebbe potuto anche non avere luogo.
A conferma di quanto osservato, si riportano, di seguito, alcune tra le numerosissime pronunce di merito sul punto :
– Tribunale di Modena, sez. I, 07 febbraio 2013, n° 194 : “Qualora nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo la parte convenuta-opposta dichiari di aderire all’indicazione del giudice ritenuto competente da parte dell’attore opponente, non trova applicazione l’art. 38 comma 2 c.p.c., talché il giudice dell’opposizione non può pronunciare ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo -che anzi avrebbe carattere di abnormità- ma, nell’esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull’opposizione, deve dichiarare con sentenza l’incompetenza del giudice che ha emesso il decreto e, conseguentemente, la nullità del medesimo, regolando le spese di lite in base ai principi della soccombenza.”
– Tribunale di Torino, sez. III civile, sentenza 22/12/2014, n° 8312 : “l’Ordinanza con cui il Giudice istruttore, in un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, rimetta le parti dinanzi al Giudice territorialmente competente secondo l’indicazione dell’attore opponente, non contestata dal convenuto opposto, senza revocare il provvedimento monitorio, e contestualmente abbia disposto la cancellazione della causa dal ruolo, ai sensi dell’art. 38 c.p.c., deve considerarsi “atto abnorme”, essendo quegli sfornito di potestas decidendi sulla competenza, funzionale ed inderogabile, a decidere l’opposizione, che spetta invece al Giudicante, ai sensi dell’art. 279 n. 1 c.p.c., applicabile anche al Tribunale in composizione monocratica in forza del rinvio operato dall’art. 281 bis c.p.c. (…). Pertanto, qualora nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, la parte convenuta-opposta dichiari di aderire all’indicazione del giudice ritenuto competente da parte dell’attrice opponente, non trova applicazione l’art. 38, 2° comma, c.p.c., talché il giudice dell’opposizione non può pronunciare ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo ma, nell’esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull’opposizione, deve dichiarare con sentenza l’incompetenza del giudice che ha emesso il decreto e, conseguentemente, la nullità del medesimo, regolando le spese di lite”.
Attenzione, pertanto, quando si procede in via monitoria, ad individuare correttamente il Giudice al quale richiedere l’emissione del decreto : sbagliare può costare caro, e, per la precisione, può costare la condanna alla rifusione delle spese legali del procedimento in favore del debitore, anche in caso di adesione all’eccezione avversaria.