E’ il primo incontro del procedimento di mediazione: la parte istante si presenta, con il proprio Avvocato, presso la Sede dell’Organismo, al cospetto del mediatore; è presente anche l’Avvocato della controparte, munito di delega del cliente, il quale comunica che la controparte non intende aderire al procedimento. Il mediatore, preso atto della volontà della controparte, dopo aver ricordato – inutilmente – le conseguenze pregiudizievoli della mancata adesione al procedimento, predisponde il verbale negativo, e lo fa sottoscrivere alla parte istante, ed all’Avvocato della parte convenuta, che non si è materialmente presentata : una scena piuttosto frequente nelle sedi degli organismi di mediazione. Ma è tutto regolare ?
La parte convenuta può restare a casa, mandando in sua vece il proprio Avvocato ?
Occorre distinguere tra i vari casi.
Innanzitutto, che tipo di delega ha prodotto l’Avvocato di parte convenuta ? La semplice procura ad litem, infatti, non conferisce in nessun modo la rappresenzanza sostanziale, ma solo l’incarico all’assistenza “tecnica”, e, pertanto, in questo caso, la parte convenuta non potrà mai essere considerata presente.
Diverso è il caso, invece, nel quale l’Avvocato sia munito di una procura a conciliare e transigere, che ne faccia il rappresentante sostanziale della parte.
E’ bene premettere che la Legge non preclude in via esplicita la partecipazione a mezzo di un delegato, tuttavia, occorre tenere in considerazione quanto segue.
In primis, la disciplina del procedimento di mediazione è demandata al Regolamento dell’Organismo adito, ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. 28/2010, dunque, occorrerà accertarsi di cosa prevede il Regolamento dell’Organismo : alcuni enti, infatti – sulla scorta delle considerazioni che seguono – vietano tout court la partecipazione delegata, ed altri la ammettono sono in presenza di gravi e documentati motivi.
Entrando nel merito del quesito, poi, occorre considerare che l’art. 8 del D.lgs. 28/2010, dispone che “le parti devono partecipare con l’assistenza dell’avvocato“, il che sembrerebbe supporre una necessaria scissione tra la persona dell’Avvocato, e quella della parte, anche se rappresentata da terzi, e, soprattutto, che “durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione”.
Proprio quest’ultimo aspetto del primo incotro della mediazione, ha fatto ritenere alla giurisprudenza che “il tentativo di mediazione non possa considerarsi una mera formalità da assolversi con la partecipazione dei soli difensori all’incontro preliminare informativo, essendo evidente che i legali sono già a conoscenza del contenuto e delle finalità della procedura di mediazione ed essendo al contrario necessaria la partecipazione delle parti personalmente – o dei rispettivi procuratori speciali a conoscenza dei fatti e muniti del potere di conciliare” , (Tribunale di Pavia, 9 Marzo 2015), e che pertanto, “l’ordine del giudice è da ritenersi osservato soltanto in caso di presenza della parte (o di un di lei delegato), accompagnata dal difensore e non anche in caso di comparsa del solo difensore, anche quale delegato della parte” (Tribunale di Vasto, 09/03/2015).
Le pronunce summenzionate, peraltro, riguardavano casi di mediazione delegata dal Giudice, ma le stesse conclusioni valgono anche in caso di mancata presenza ad un procedimento obbligatorio della parte istante : sul punto si segnala l’Ordinanza del 24 Novembre del 2015 del Tribunale di Firenze, con la quale il Giudice ha ritenuto non soddisfatta la condizione di procedibilità, in quanto, al primo incontro del procedimento di mediazione, la parte istante aveva mandato in sua vece un Avvocato, anzichè presenziare personalmente – mentre, la parte convenuta non si era presentata.
In definitiva, pertanto, al primo incontro di mediazione le parti devono essere presenti personalmente, o – se consentito dal Regolamento, a mezzo di un rappresentante -, ma mai a mezzo del solo Avvocato, a meno di non voler considerare l’Avvocato quale rappresentante sostanziale – sempre che sia permesso dal Regolamento dell’Organismo, e che la procura non sia una semplice procura ad litem, ma conferisca la rappresentanza sostanziale -,e comunque, in tal caso, l’Avvocato non potrà essere anche difensore tecnico della parte, con la conseguenza che non potrà che risultare dal verbale che la parte non era assistita da un Avvocato, con tutte le conseguenze del caso.