Le ultime modifiche al Codice delle comunicazioni elettroniche
La disciplina dell’esercizio del diritto di recesso in caso di modifica delle condizioni contrattuali da parte dell’operatore telefonico è appena cambiata.
Il 22/04/2022, infatti, è entrato in vigore il D.Lgs. n° 207/2021, che ha modificato il Codice delle Comunicazioni Elettroniche.
In particolare, è stata modificata la norma di riferimento per l’esercizio del diritto di recesso in caso di modifica delle condizioni contrattuali, che ora non è più l’art. 70, bensì, l’articolo 98 septies-decies, comma 5°.
Il nuovo articolo prevede quanto segue :
“Gli utenti finali hanno il diritto di recedere dal contratto ovvero di cambiare operatore, senza incorrere in alcuna penale né costi di disattivazione, al momento dell’avvenuta comunicazione di modifiche delle condizioni contrattuali (…).
I fornitori informano gli utenti finali, con preavviso non inferiore a trenta giorni, di qualsiasi modifica delle condizioni contrattuali e, al contempo, del loro diritto di recedere dal contratto senza incorrere in alcuna penale né ulteriore costo di disattivazione se non accettano le nuove condizioni.
Il diritto di recedere dal contratto può essere esercitato entro sessanta giorni dall’avvenuta comunicazione di modifica delle condizioni contrattuali.
L’Autorità provvede affinché la comunicazione sia effettuata in modo chiaro e comprensibile su un supporto durevole “.
E’ confermato, pertanto, il diritto di recesso senza incorrere in penali in favore del cliente, nel caso in cui l’operatore telefonico eserciti il c.d. ius variandi.
Inoltre, il Legislatore ha preso definitivamente posizione sulla vexata quaestio del termine entro il quale esercitare il diritto di recesso, stabilendo che tale comunicazione debba essere inviata entro 60 giorni da quando perviene la comunicazione delle modifiche delle condizioni contrattuali da parte dell’operatore.
Nel caso in cui la compagnia telefonica comunichi di aver modificato le condizioni contrattuali, e si decida di cambiare operatore, pertanto, sarà bene agire tempestivamente, ed inviare entro 60 giorni a mezzo p.e.c. e/o raccomandata a/r la comunicazione di recesso.
Davvero utile, questo articolo mi ha aiutato velocemente a risolvere alcune controversie. Grazie Avvocato Savini
Grazie avvocato! Sempre preciso e professionale!
Buongiorno avvocato.
In seguito ad un sms che mi informava della modifica unilaterale del contratto mobile Vodafone ho proceduto a cambiare operatore mantenendo il numero però il nuovo operatore non ha comunicato a Vodafone il modico del cambio numero quindi mi sono ritrovato da “senza penali” con una fattura di oltre 500 euro. Sono passati 30 giorni dal passaggio all’altro gestore ma sono entro i 60 giorni per comunicare ancora che la portabilità l’ho fatta per modifica condizioni contrattuali?
Grazie mille.
Buongiorno Sig. Giorgio,
purtroppo, se ci si rivolge ad un altro operatore alla luce delle modifiche unilaterali condizioni contrattuali, è consigliabile comunicare per iscritto tale circostanza; Le consiglio, comunque, di rivolgersi ad un Legale, per verificare la possibilità di ottenere, se non l’annullamento, una riduzione delle penali.
Le auguro una Buona giornata, e Le porgo i
Migliori saluti.